Art.
1 - Costituzione  |
Il
Centro CULTURALE 999 è un'organizzazione di giovani impegnati
nella cultura e nell'arte.
È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.
L'Associazione si ispira ai principi base quali la democraticità
della struttura, pari opportunità uomo donna, l'elettività e
la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite
dagli associati, operando in piena autonomia gestionale ed operativa. |
Art.
2 - Finalità  |
Il
fine del centro culturale è sensibilizzare ed avvicinare i giovani
alla cultura promovendo e sostenendo iniziative ed attività
di tipo culturale ed artistico.
In particolare il centro culturale può promuovere ricerche di
tipo storico ed etnografico sulla realtà locale, rassegne cinematografiche
sul modello del cineforum, mostre e qualsiasi altra iniziativa
che possa perseguire i fini della cultura. |
Art.
3 - Membri  |
| Fanno
parte del centro culturale coloro che condividendone gli scopi
partecipano alla vita ed alle attività del centro. |
Art.
4 - Ammissione dei Soci  |
L'ammissione
dei soci viene fatta versando una quota che ogni anno deve essere
determinata dal Consiglio.
Ad ogni socio deve essere data la tessera di appartenenza.
Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione all'associazione
è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio
Direttivo. (Possono essere soci i minori, previa autorizzazione
scritta di chi esercita la patria potestà). Il parere del Consiglio
Direttivo sull'ammissione dei soci è inappellabile; in caso
negativo l'esclusione deve essere adeguatamente motivata e deliberata
dall'Assemblea. È esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. |
Art.
5 - Diritti dei Soci  |
|
I soci
hanno diritto di:
- eleggere
il presidente tra quelli proposti dal Consiglio o da un
quinto dei soci;
- eleggere
gli organi dell'Associazione;
- accedere
secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto alla
documentazione dell'Associazione;
- ricevere
il rimborso delle spese per l'attività prestata nei limiti
stabiliti dall'Associazione;
- partecipare
alle assemblee esprimendo il proprio parere con il voto;
- richiedere,
in caso di revoca dalla qualità di socio, di rivedere la
decisione esponendo le proprie ragioni alla competenza del
Collegio dei Probiviri;
- decidere
e proporre scelte operative e formative;
- approvare
il bilancio;
- proporre
Iniziative.
I soci
hanno il dovere di:
- svolgere
la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito
senza fini di lucro;
- partecipare
alle attività dell'Associazione;
- comportarsi
verso gli aderenti dell'Associazione con correttezza;
- rispettare
le norme statutarie e i regolamenti;
- versare
la quota di adesione.
|
Art.
6 - Espulsione dei Soci  |
Può
essere espulso chi non rispetta più i principi contemplati dallo
statuto e/o reca danno al buon nome del centro culturale.
L'espulsione deve essere decretata dalla maggioranza dei due
terzi dei Soci per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione,
contraria ai fini statutari o in contrasto con le deliberazioni
dell'Assemblea.
La qualità di socio si perde per decesso, per mancato versamento
della quota sociale per un anno.
Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento
senza incorrere in alcun onere. |
Art.
7 - Cariche  |
| Tutte
le cariche all'interno dell'organizzazione sono considerate
un servizio e sono prestate a titolo completamente gratuito.
|
Art.
8 - Presidente  |
Il
Presidente viene eletto con voto segreto, dalla maggioranza
relativa dei soci.
Dura in carica per tre anni e può essere rieletto.
Può essere sfiduciato dalla maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto al voto.
Chi prende coscienza di non poter continuare a svolgere il proprio
servizio è invitato a dimettersi. |
Art.
9 - Compiti del Presidente  |
|
Il Presidente
è a tutti gli effetti il rappresentante del Centro Culturale
999:
- nomina,
sentito il parere dei soci, il vicepresidente, il segretario
ed il tesoriere;
- è il
responsabile del rendiconto finanziario annuale;
- è membro
di diritto del Consiglio;
- la
carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra
carica, all'interno del centro culturale.
|
Art.
10 - Vicepresidente  |
| Il
vicepresidente coadiuva il Presidente e, solo in caso di impedimento,
lo sostituisce garantendo in tal modo la continuità della sua
azione. |
Art.
11 - Tesoriere  |
| Il
Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate
e delle uscite, compila il bilancio annuale e ha cura dei documenti
finanziari e della conservazione dei registri sottoscritti dal
Presidente. |
Art.
12 - Il Segretario  |
Il
Segretario redige il verbale delle riunioni e degli incontri
più significativi dell'attività delle Assemblee e del Consiglio.
Annota le generalità (nome, cognome, età, indirizzo, professione,
ecc.) e la data di adesione, provvede alla conservazione dei
documenti e alla tenuta dell'archivio. |
Art.
13 - Il Consiglio  |
|
Il Consiglio
Direttivo è composto da nove membri. Ne fanno parte:
- Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Vicepresidente;
- un
Responsabile per ogni Iniziativa;
- altre
tre persone elette tra i Soci.
|
Art.
14 - Compiti del Consiglio  |
Collaborare
al raggiungimento degli obiettivi statuari proponendo e organizzando
attività e/o iniziative varie.
Concordare l'allocazione delle risorse nelle varie attività
e/o iniziative.
Costituire comitati delegati su iniziative specifiche costituiti
da consiglieri, soci o esperti, per la gestione delle iniziative.
Determinare le quote di iscrizione per i soci dell'associazione
culturale e le quote per i soci delle varie Iniziative. |
Art.
15 - Assemblee  |
|
Il Consiglio
promuove ed organizza periodicamente riunioni ed incontri
fra tutti i soci. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione
scritta, inviata circa 15 giorni prima.
Non si può fare meno di un'assemblea l'anno.
Il Consiglio non può riunirsi meno di quattro volte all'anno:
una all'inizio dell'anno scolastico, una prima di Natale,
una prima di Pasqua e una prima delle vacanze estive. In quest'ultima
riunione si farà un bilancio economico e una relazione dell'anno
trascorso con ipotesi di progetto dell'anno successivo.
L'Assemblea è composta dai soci ordinari ed è presieduta dal
Presidente dell'Associazione stessa.
L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il (30
aprile) per l'approvazione dei bilanci consuntivo dell'anno
trascorso e del preventivo di quello in corso. Alla convocazione
provvede il Presidente con avviso scritto esposto nella sede
(e succursali) almeno quindici giorni prima della convocazione.
L'Assemblea può essere ulteriormente convocata dal Presidente
quando questi lo ritenga necessario o obbligatoriamente quando
ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni
socio può farsi latore di una delega. L'Assemblea ordinaria
in prima convocazione può deliberare a maggioranza dei voti,
con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non
hanno voto.
L'Assemblea straordinaria può deliberare in prima convocazione
con la presenza, comprese le deleghe, di almeno i tre quarti
degli associati. Hanno validità le deliberazioni approvate
con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza
degli intervenuti ad eccezione della deliberazione di scioglimento
dell'Associazione per la quale è necessario il voto favorevole
di tre quarti dei soci.
L'Assemblea delibera in forma straordinaria:
- lo
Statuto e le sue modificazioni;
- sullo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio;
- la
revoca del presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- quanto
ad essa demandato per legge.
L'Assemblea
delibera in forma ordinaria:
- l'elezione
del Consiglio Direttivo;
- l'elezione
del Presidente;
- l'ammontare
della quota associativa;
- gli
indirizzi e i programmi dell'Associazione;
- il
bilancio preventivo e la relazione consuntiva;
- quanto
ad essa demandato per legge;
- sui
regolamenti e loro modifiche.
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Art.
16 - Sospensione  |
| Coloro
che ricoprendo una carica non partecipano, senza giustificato
motivo a tre riunioni consecutive vengono ritenuti dimissionari;
nel caso che si tratti del Presidente devono essere indette
nuove elezioni. |
Art.
17 - Modifiche dello Statuto  |
| Le
modifiche del presente Statuto possono essere adottate a maggioranza
assoluta dai Soci di diritto del Centro Culturale 999. |
Art.
18 - Applicazione dello Statuto  |
| Le
norme del presente Statuto vincolano i soci del Centro Culturale;
eventuali deroghe temporanee possono essere deliberate dal Consiglio. |
Art.
19 - Risorse economiche  |
|
Le risorse
economiche dell'Associazione possono essere costituite da:
- beni
immobili e mobili;
- contributi
degli aderenti, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato,
di Enti, di Istituzioni pubbliche, di organizzazioni internazionali
e nazionali;
- erogazioni,
donazioni e lasciti;
- rimborsi
per convenzioni e contratti;
- proventi
da attività marginali di carattere commerciale o produttivo;
- qualsiasi
altra entrata lecita a qualsiasi titolo pervenuta all'Associazione.
I beni
dell'Associazione, mobili ed immobili, devono essere elencati
nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione.
I soci possono prendere visione dell'inventario.
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione
stabilita dall'Assemblea. I contributi straordinari elargiti
dai soci o da persone fisiche o giuridiche sono stabiliti
dal Consiglio Direttivo che ne detemina I'ammontare. Il Consiglio
accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e Istituzioni
Pubbliche, di organismi nazionali ed internazionali finalizzati
al sostegno di specifiche attività e progetti.
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate
relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti
ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario
dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di
essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive
marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni
di proprietà dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre
organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, operanti
in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
|
Art.
20 - Bilancio  |
L'esercizio
finanziario dell'Associazione decorre dal (1° gennaio al 31
dicembre) di ogni anno. Il bilancio preventivo, che deve essere
predisposto nei tre mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario
contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita
che si manifesteranno nel futuro esercizio.
Il conto consuntivo che sarà predisposto nei tre mesi successivi
all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le
entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio
finanziario trascorso.
II bilancio preventivo e il conto consuntivo sono entrambi approvati
dall'Assemblea e saranno messi a disposizione per l'esame dei
soci quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata
per il loro esame e approvazione. Il conto consuntivo deve essere
approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui
fa riferimento. |
Art.
21 - Disposizioni finali  |
| Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto,
si fa riferimento alla normativa vigente. |
Art.
22 - II collegio dei probiviri  |
L'Assemblea
provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione,
alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno,
composto a tre membri dell'Associazione con il compito di dirimere
le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni
di essi e l'Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri
durano in carica tre anni. L'incarico di componente del Collegio
dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere direttivo.
I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea. |
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Deliberato
dall'Assemblea dei Soci con verbale numero 1 in data 17 marzo
2001.
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